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Segnalazione di condotte illecite - Whistleblowing

Il whistleblowing è uno strumento legale a disposizione dei dipendenti, collaboratori e altri soggetti legati all'Amministrazione  per segnalare eventuali condotte illecite o irregolarità riscontrate nell'ambito della propria attività lavorativa, previsto dall'art.54bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ''Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato''.
In particolare, il comma 5 ha introdotto nuove e importanti tutele per coloro che segnalano e ha obbligato le pubbliche amministrazioni ad utilizzare modalità anche informatiche e strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

Descrizione
DISCIPLINA DI GESTIONE DELLA SEGNALZIONE DI ILLECITI (c.d. whistleblowing)

Il Decreto Legislativo n. 24/2023, attuativo della Direttiva Europea 2019/1937, disciplina la protezione delle persone che segnalano illeciti, irregolarità o violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. A seguito dell'entrata in vigore del decreto, il Comune di Las Plassas ha aggiornato la procedura per la segnalazione di violazioni. 

Chi può segnalare

Possono trasmettere le segnalazioni i seguenti soggetti:
  • dipendenti del Comune di Las Plassas, anche se in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni in posizione di comando, distacco (o situazioni analoghe);
  • lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, tirocinanti, consulenti, volontari che hanno svolto o svolgono o prestano attività presso il Comune di Las Plassas
  • dipendenti delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio, nonché i dipendenti di società ed enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico da parte dell'Ente, limitatamente a violazioni che coinvolgono il Comune di Las Plassas;
  • lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
  • persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso il Comune di Las Plassas (ad esempio, componenti del Nucleo di Valutazione, del Collegio dei Revisori, ecc.) o di altri soggetti del settore pubblico, limitatamente a violazioni che coinvolgono il Comune di Las Plassas;
  • dipendenti in periodo di prova;
  • persone per le quali il rapporto giuridico con il Comune di Las Plassas:
    • non è ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi pre-contrattuali;
    • è già cessato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto giuridico.

Cosa si può segnalare

Le violazioni oggetto di segnalazione consistono in comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione Pubblica e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, come meglio dettagliato all'art. 2 del D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023.È necessario che la segnalazione presentata dal segnalante sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti, nonché contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della violazione.
Non rientrano: contestazioni personali, vertenze di lavoro, voci infondate o non verificabili.

Come segnalare:
Le modalità previste sono:
 1. Canale interno (prioritario) tramite piattaforma informatica riservata e sicura.
 2. Segnalazione cartacea. 
 3. segnalazione orale contattando il RPCT (Responsabilr della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza). 
 4. Segnalazione esterna ad ANAC nei casi previsti dalla normativa: Vai al sito ANAC – Whistleblowing

CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE
La gestione del canale interno di segnalazione è affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) del Comune di Las Plassas, il Segretario Comunale Dott.ssa Gessica Pittau, che si avvale di un fornitore esterno di servizi informatici per l'implementazione della procedura informatica.
La procedura informatica di segnalazione interna garantisce, attraverso l'applicazione di strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante. Le informazioni contenute nella segnalazione saranno accessibili esclusivamente al RPCT ed alle persone specificamente incaricate per la gestione delle segnalazioni.Il canale di segnalazione interna e l'informativa privacy sono raggiungibili ai seguenti link: 

https://comunedilasplassas.whistleblowing.it/#/ 
Informativa privacy whistleblowing

SEGNALAZIONE CARTACEA
La segnalazione avviene attraverso il modulo disponibile a fondo pagina da inviare al RPCT via mail a : segretario@comune.lasplassas.su.it

SEGNALAZIONE ORALE
La seganalazione orale avviene contattando il RPCT al numero 0781 5111429.

CANALE ESTERNO DI SEGNALAZIONE
Sito internet dell'ANAC
L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) gestisce un canale di segnalazione esterna che il segnalante può utilizzare nei seguenti casi come previsto all'art. 6 del D. Lgs n. 24/2023:
  • il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dallo stesso Decreto;
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Il canale di segnalazione esterna e le informazioni sul suo utilizzo sono disponibili al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing



TUTELA DEL SEGNALANTE

Al segnalante e agli altri soggetti previsti si applicano le misure di protezione stabilite dal D. Lgs. n. 24 del 2023 quando ricorrono le condizioni generali riportate (al momento della segnalazione, la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo previsto dal decreto; la segnalazione è stata effettuata secondo le procedure previste). I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
Le misure di protezione sono le seguenti:

1) Riservatezza
Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.
L’identità della persona segnalante - e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi la sua identità - non può essere rivelata, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.
È garantita la massima riservatezza anche dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione del procedimento avviato in ragione della segnalazione stessa.
La segnalazione è sottratta per legge all'accesso documentale e a quello civico generalizzato.
In ogni caso, la raccolta dei dati personali è effettuata fornendo idonee informazioni ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché adottando misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate, ai sensi del D.Lgs. n. 24 del 2023, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del medesimo decreto e del Regolamento (UE) 2016/679.
Laddove dalla segnalazione emergessero profili di rilievo penale e di danno erariale, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)  provvederà a trasmettere la segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie e, laddove, queste ultime dovessero richiedere i dati identificativi del segnalante, l’Ente è tenuto a fornire tale indicazione.

2) Divieto di ritorsioni
I soggetti che beneficiano delle misure di protezione non possono subire alcuna ritorsione, consistente in qualsiasi comportamento, atto od omissione - anche solo tentato o minacciato - posto in essere in ragione della segnalazione, che provochi o possa provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
La competenza a ricevere e gestire le comunicazioni di ritorsioni da parte del segnalante e degli altri soggetti sottoposti a tutela è dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), alle cui indicazioni ed approfondimenti si rinvia (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing).  
Esempi non esaustivi di comportamenti ritorsivi (articolo 17, comma 4 del D.Lgs. n. 24 del 2023):

  • il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;  
  • la retrocessione di grado o la mancata promozione;  
  • il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;  
  • la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;  
  • le note di merito negative o le referenze negative;  
  • l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;  
  • la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;  
  • la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
  • la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;  
  • il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
  • i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
  • l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;  
  • la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;  
  • l'annullamento di una licenza o di un permesso;  
  • la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Nell’ambito dei procedimenti aventi ad oggetto l’accertamento dei suddetti comportamenti, atti od omissioni, si presume che gli stessi siano stati causati dalla segnalazione e l’onere della prova contraria è a carico di colui che ha posto in essere i comportamenti ritorsivi.

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall’obbligo di segreto (diverso da quello professionale forense e medico) o relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata. Ciò se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, il segnalante aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge.

TUTELE DI ALTRI SOGGETTI OLTRE AL SEGNALANTE

Ai sensi dell’articolo 3, comma 5 del D.Lgs. n. 24 del 2023 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 2 e 3 del medesimo decreto in materia di divieto di ritorsione, le misure di protezione si applicano anche alle seguenti categorie di soggetti aventi un legame qualificato con la persona segnalante:
- gli eventuali facilitatori, vale a dire coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con essa un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavora, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

Documenti e Allegati

Pagina aggiornata il 23/09/2025 12:16

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